Minoranze linguistiche e diritti ancora da ratificare

Lamberto Zannierdi Mitja Stefancic

Pur avendo fatto passi in avanti, l’Italia non ha ancora raggiunto degli standard ottimali nella tutela delle minoranze etniche autoctone che risiedono entro i confini nazionali. A ricordarlo è stato Lamberto Zannier, commissario Osce, durante la conferenza internazionale che si è tenuta il 16 luglio a Udine. L’Italia infatti a oggi non ha ancora ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, un documento importantissimo per proteggere i diritti delle minoranze etniche, in primis quello di tenere viva la loro cultura, con la possibilità che la stessa si possa sviluppare nel tempo.

Di cosa si tratta precisamente? La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie rappresenta un impegno scritto del Consiglio d’Europa a favore della protezione delle minoranze etniche. Che l’Italia non l’abbia ancora ratificata appare tanto più sorprendente se si tiene conto che la stessa Costituzione italiana spinge a riconoscere e a tutelare le lingue e le culture minoritarie. L’Art. 6 della Costituzione infatti tutela le minoranze linguistiche intese come minoranze etniche culturali, consentendo l’emanazione di apposite norme per la loro salvaguardia.

A rendere tutto più complicato è l’evoluzione della società italiana, che oggi risulta molto più multiforme rispetto al passato. Ma proprio a tal proposito viene in soccorso l’osservazione dell’ex Presidente sloveno Danilo Türk, sempre in occasione della suddetta conferenza, il quale ha messo in evidenza una distinzione importante tra le minoranze autoctone e quelle non autoctone. Türk ha puntualizzato: «le minoranze nazionali storicamente consolidate hanno un tipo di priorità, legata alla preservazione della loro identità etnica, linguistica, culturale, mentre i nuovi gruppi migratori in arrivo hanno una priorità molto diversa, che è soprattutto quella di essere socialmente integrati nella società in cui iniziano a vivere».

Tra le Regioni che sono regolate in base a statuti speciali vi è, per esempio, il Trentino Alto Adige. Questa regione gode di numerosi benefici, grazie anche alla presenza autoctona della minoranza linguistica tedesca che ivi risiede. Di fatto, in passato in questa regione «il regime speciale dell’autonomia venne concesso allo scopo di scongiurare le spinte separatistiche e di assicurare alla popolazione germanofona adeguate garanzie linguistiche» (Valeria Piergigli, Art.6, Roma, Carocci, 2017).

Tenendo conto di quanto detto sopra, risultano dunque piuttosto datate, non al passo coi tempi, alcune sentenze prese in materia d’affido dei minori di famiglie miste. Tra i più discussi possiamo annoverare il decreto recentemente firmato dalla Corte d’appello di Bolzano, che ha sentenziato che un minore la cui mamma è tedesca ha l’obbligo di frequentare la scuola italiana anziché quella con lingua d’insegnamento tedesca. La principale motivazione a supporto della sentenza fa riferimento al fatto che il padre del bimbo non parla tedesco. Sarebbe piuttosto auspicabile che in casi come questo si passasse da un contesto legislativo nazionale a una valutazione presa dal punto di vista comunitario: sarebbe opportuno l’intervento degli organi competenti dell’Ue che, ove necessario, provvedessero a stabilire ciò che è realmente meglio per i bimbi appartenenti alle minoranze in prospettiva della loro crescita e nell’ottica di una formazione identitaria e culturale veramente europea.

Infine, anche i linguisti, gli esperti di diritto delle minoranze linguistiche, gli esperti di interculturalità potrebbero dire la loro a questo proposito in maniera più convincente ed efficace.

 

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