Ancora sulla prescrizione. E sui gradi del giudizio penale


di Massimo Jasonni

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di tutto può essere incolpato, ma non di essere uomo poco coraggioso. Ha avuto il coraggio di affermare pubblicamente che sono stati fatti passi avanti importanti, all’interno delle contrapposte forze governative, nella discussione sull’abrogazione della prescrizione. In ogni caso – ha precisato – «è stato abolito il totem della prescrizione».

In verità, l’istituto della prescrizione penale non è un totem, come il signor ministro sostiene, ma rappresenta una conquista civile di profondo significato etico e culturale nella battaglia che le democrazie hanno condotto nel secolo scorso contro i totalitarismi e in contrapposizione al dogmatismo religioso su cui il diritto dell’età della Controriforma e il Codice canonico del 1917 avevano declinato il principio della non prescrivibilità dei delitti contro la fede. Quelle battaglie hanno preso corpo in Italia, alla fine del secondo conflitto mondiale, con l’approvazione della Costituzione repubblicana. «Il Ponte» è già intervenuto sul tema più volte, e non ha mancato di sottolineare come lo Stato laico, pure erettosi sul principio di sovranità, dunque sull’indisponibilità a consentire impunità o fasce di privilegio nell’intervento punitivo del pubblico ministero, abbia tuttavia affermato la sua idiosincrasia per logiche autoritarie imperniate sulla fissità e sulla rigidità di una giustizia penale “eterna”, depauperata da prefissati confini cronologici.

Allora non siamo in presenza di un “totem”, ma di un profilo nevralgico nell’evoluzione della disciplina della giurisdizione penale, che da un lato testimonia l’acquisita consapevolezza che una condanna a troppi decenni di distanza dalla commissione dell’illecito perde valore e non può più esser letta, dal magistrato, «nel nome del popolo»; e che, d’altro lato, mira a spegnere ritorni di fiamma di criminologie barbariche mai dissociabili da istinti di vendetta privata. Nel ripensare alla Storia o, più precisamente, alla «storia della libertà» di crociana memoria, abbiamo avuto occasione di ricordare in precedenti contributi che già il diritto romano stabilì, prima per giurisprudenza poi in forza di barriere normative tassative, oggettivamente invalicabili, limiti precisi all’Accusatore per esaurire l’attività istruttoria.

Quanto ai «passi avanti importanti» che, a stare al detto del ministro, avrebbero caratterizzato il dibattito tra le diverse anime del governo, siamo spiacenti di dover contestare l’affermazione: tutto quel che si è visto sul fronte della stretta di mano tra M5S e Pd può giustificarsi solo nella prospettiva di tenere in piedi il governo, o del tirare a campare, non certo sul fronte di una riflessione penalistica matura, attenta alla salvaguardia dei princìpi costituzionali.

La più ineffabile tra le proposte di conciliazione è venuta dal massimo responsabile dell’Esecutivo: che ha avanzato l’ipotesi di un regime differenziato tra imputati condannati, e imputati assolti, in primo grado. Per i primi il termine di estinzione del reato per prescrizione andrebbe sospeso; per i secondi andrebbe valutato se istituire una nuova disciplina di stop a termine, o se confermare il pregresso regime. Il premier si è espresso in termini tanto vagabondi nell’enunciazione della sua tesi, da far sì che alcuni quotidiani li abbiano riportati tra virgolette, rendendoli, in concreto, equivoci, se non addirittura incomprensibili per il lettore. In ogni caso, si sono generate ulteriori spaccature all’interno del Parlamento: ove vi è stato chi ha definito la proposta «più allucinante» dell’abolizione stessa della prescrizione, vi è stato chi ha parlato di «obbrobrio incostituzionale» e chi di «bestialità giuridica». Più cauto, sul punto, il dottor Davigo. L’ex sostituto procuratore del Tribunale milanese di Tangentopoli si è avveduto del profilo di incostituzionalità insito nella proposta Conte, ma lo ha temperato in termini dubitativi, ammaliato forse dal bocconcino prelibato offertogli dall’apertura della politica a prospettive di contenimento dei gradi di giudizio, di valenza tutt’altro che garantistica.

Per contro, alcuni – e guarda caso, primo tra questi, il ministro Bonafede – hanno sostenuto l’estrema importanza dell’input del presidente del Consiglio e ne hanno tratto il convincimento che «il venir fuori di queste idee interessanti» potrà portare, finalmente, al tanto auspicato accordo di governo.

Ora ci guardiamo bene dall’entrare in simili diatribe; più semplicemente sottolineiamo che la distinzione tra imputati assolti, in primo grado, e imputati condannati (quindi in attesa della fissazione dei processi di impugnazione) è radicalmente anticostituzionale. E tanto più sono anticostituzionali le conseguenze che se ne vorrebbero oggi trarre: perché la nostra Costituzione, per il medesimo spirito che supporta l’istituto della prescrizione del reato e della pena, custodisce un’anima liberaldemocratica che affonda nel principio di non colpevolezza. In forza di tale principio il cittadino mai può essere ritenuto responsabile di un fatto penalmente rilevante fino a quando la sentenza di condanna non sia passata in giudicato. Ovvero fino a quando l’eventuale punizione, comminata in primo grado, non abbia trovato conferma definitiva in Appello e in Cassazione.

Così è che abbiamo un signor presidente del Consiglio che, per eludere lo scoglio di un’abrogazione secca della prescrizione penale, offensiva dei lumi della nostra civiltà giuridica, propone un compromesso ancor più ostile a quei lumi: giacché la distinzione tra imputati condannati e imputati assolti in primo grado, come fonte di discriminazione oggettiva tra incidenze della prescrizione, comporta non solo irragionevole disparità di trattamento dei cittadini, ma anche affossamento delle garanzie personali che discendono dal riesame delle pronunce giurisdizionali.

La pluralità dei gradi di giudizio è conquista di libertà e, in pari tempo, affermazione di giustizia: perché pure un’assoluzione affrettata in prime cure può consentire un rimedio, ove sia accolta in appello la motivata impugnazione del Pm.

Ne viene, dunque, conferma del vizio che si cela in tutta questa misera vicenda politica: una smania populistica sprezzante dei limiti (e dell’intrinseca dialettica) propri della scienza giuridica, e tanto più dell’esperienza giudiziaria di un paese che sceglie la democrazia e la laicità come antidoti contro gli autoritarismi. Calamandrei fu maestro nel dettare le linee portanti della Costituzione; e ne fu interprete tanto grande, quanto oggi dimenticato.

Non v’è dubbio che in Italia occorra sveltire le procedure giudiziarie e garantire certezza del processo e della pena. Ma il risultato si ottiene con l’incremento degli organici giudiziari e con una riforma della Pubblica Amministrazione che esiga esami rigorosi e controlli attitudinali severi per l’ingresso alla Magistratura. Non si risolvono certo i problemi con scorciatoie pre-elettoralistiche, quali abolizione della prescrizione o regime differenziato dei gradi di giudizio. È proprio in questo modo che ci si arrende all’obiettivo tecnocratico dell’umiliazione di una Costituzione repubblicana divenuta incompatibile con l’attualità del deserto etico-politico.

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